LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 6 bis
 (Direttore dell'OPR FVG)
1. Il Direttore dell'OPR FVG svolge le seguenti funzioni:
a) coordina, organizza ed è responsabile dell'attività dell'OPR FVG;
b) adotta i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione e il funzionamento dell'OPR FVG;
c) adotta ogni altro provvedimento necessario per l'espletamento delle funzioni dell'OPR FVG.
2. Il Direttore dell'OPR FVG, essendo incaricato delle particolari funzioni connesse all'attività dell'OPR, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori apicali dell'Amministrazione regionale.
3. Il Direttore dell'OPR FVG opera in posizione di autonomia e indipendenza. Il Direttore dell'OPR FVG non può sostituire il Direttore generale e i Direttori di Servizio di ERSA; il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplina i criteri per l'individuazione del sostituto del Direttore dell'OPR FVG in caso di sua assenza o impedimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 70, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.