LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 5
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ERSA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'ERSA.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) adotta il conto consuntivo;
c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;
e)   ( ABROGATA )
f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 23/2013
2Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 11/2014
3Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 11, L. R. 13/2023