Art. 3 bis
(Competenze dell'OPR FVG)
1.
In qualità di OPR FVG, l'ERSA provvede:
a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
b) ad assicurare il raccordo operativo con il Ministero competente, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e la Commissione europea.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni.
2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, I'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell'
articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128
della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 2021/2116
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
2 ter.
L'istituto di credito tesoriere dell'ERSA effettua le operazioni di incasso e di pagamento riferite all'Organismo pagatore di cui al comma 1 ai sensi di quanto previsto dalla
legge 29 ottobre 1984, n. 720
(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 70, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 10/2023
3Comma 2 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 10/2023