LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2004
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 3
 (Competenze dell'ERSA)
1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.
2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.
3. In particolare l'ERSA:
a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;
b) attua, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;
c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonchè al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;
c bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonchè all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;
e) svolge attività di valorizzazione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;
f) programma in maniera organica le attività per favorire la conoscenza della realtà agricola e agroalimentare regionale, presentando all'Assessore regionale alle risorse agricole, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare e gli indirizzi per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari;
f bis) in attuazione della programmazione di cui alla lettera f) e tenuto conto della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 bis, realizza, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le iniziative per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari, con particolare riguardo al settore vitivinicolo e alla partecipazione ad eventi, mostre e fiere di settore in Italia e all'estero organizzati anche parzialmente con la formula "business to business";
g) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;
h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;
i) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;
j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;
k) cura la statistica agraria;
l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;
m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attività sanzionatoria, la gestione condivisa con PromoTurismoFVG della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui all' articolo 15 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie;
n bis) attua, in via esclusiva, attività, a valenza collettiva, di lotta guidata e integrata per la difesa delle piante, anche avvalendosi di organismi pubblici e privati.
n ter) assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica, nonchè promuovendo l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
n quater) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali.
n quinquies) realizza iniziative per la divulgazione tecnico - scientifica sulle caratteristiche dei prodotti agricoli e agroalimentari.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.
5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 57, L. R. 1/2004 nel testo modificato da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 20/2018
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 57, L. R. 1/2004 nel testo modificato da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 20/2018
3Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, L. R. 5/2006
4Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 2, L. R. 5/2006
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 58, L. R. 1/2007
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 50, L. R. 12/2009
7Lettera n ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 68, L. R. 22/2010
8Lettera n quater) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 68, L. R. 22/2010
9Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 25, comma 1, L. R. 11/2014
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 3/2015
11Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 23, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
13Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 17, lettera d), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
14Lettera f bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 17, lettera e), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
15Parole aggiunte alla lettera m) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera f), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
16Parole sostituite alla lettera m) del comma 3 da art. 2, comma 17, lettera f), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
17Lettera n quinquies) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 17, lettera g), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.