LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 12
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 11 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.809, denominata <<Acquisizioni derivanti da oblazioni>> di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla Rubrica n. 350 - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, con riferimento al capitolo 1016 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al titolo III - categoria 3.5 - con la denominazione <<Acquisizione di somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza - il capitolo 2070 (2.1.232.3.12.32) con la denominazione <<Devoluzioni ai Comuni per far fronte alle spese relative alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi nel territorio di competenza>>.