LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

CAPO IV
 Norme finanziarie e finali
Art. 11
 (Fondo regionale per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica)
1. È istituito il fondo per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica, nel quale confluiscono le somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'articolo 7. Le risorse del fondo vengono devolute ai Comuni che ne fanno richiesta per far fronte alle spese occorrenti alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi realizzati nel territorio di rispettiva competenza.
Art. 12
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 11 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.809, denominata <<Acquisizioni derivanti da oblazioni>> di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, alla Rubrica n. 350 - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, con riferimento al capitolo 1016 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al titolo III - categoria 3.5 - con la denominazione <<Acquisizione di somme derivanti dall'incremento della misura dell'oblazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, è istituito <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza - il capitolo 2070 (2.1.232.3.12.32) con la denominazione <<Devoluzioni ai Comuni per far fronte alle spese relative alla riqualificazione urbanistica e alla demolizione degli abusi edilizi nel territorio di competenza>>.
Art. 13
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.