LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità ai principi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e dell'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, di seguito indicati come decreto legge 269/2003, nonché in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e reca ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni all'attività edilizia.
2. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano gli articoli 32, 33 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche, l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modifiche, nonché i termini temporali e le modalità previste dall'articolo 32 del decreto legge 269/2003.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge trovano applicazione le definizioni contenute nel titolo VI, capi I, II e III, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
2. Ai fini della presente legge s'intende per:
a) <<condono edilizio>> o <<sanatoria>>: è la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti dalla realizzazione di abusi edilizi, introdotta dall'articolo 32 del decreto legge 269/2003;
b) <<opere abusive>>: sono le opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto agli stessi, alle quali trova applicazione la sanatoria di cui alla lettera a);
c) <<nuovi edifici o nuovi manufatti>>: sono gli interventi di rilevanza urbanistica di cui agli articoli 62, 64 e 66 della legge regionale 52/1991, escluse le pertinenze;
d) <<interventi non aventi rilevanza urbanistica>>: sono gli interventi di rilevanza edilizia indicati nell'articolo 67 della legge regionale 52/1991 e i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 73 della medesima legge regionale 52/1991;
e) <<pertinenza>>: è l'edificio o il manufatto di cui all'articolo 817 del codice civile;
f) <<volumetria>> o <<superficie>>: sono la volumetria o la superficie come definite negli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi;
g) <<costruzione originaria>>: è la costruzione autorizzata al momento di entrata in vigore della presente legge.