LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/11/2004
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 8
 (Sanatorie ai sensi della legge 47/1985 e dell'articolo 39 della legge 724/1994)
1. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge 47/1985 e dell'articolo 39 della legge 724/1994, e loro successive modifiche, gli interessati possono chiedere e ottenere la revoca del diniego di sanatoria, qualora motivata da erronea documentazione o da carenza documentale. L'istanza di revoca deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005 corredata, a pena di nullità, della documentazione mancante. Entro il medesimo termine possono essere integrate, limitatamente a carenze documentali o ad atti erroneamente non prodotti, le istanze di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge 47/1985 e dell'articolo 39 della legge 724/1994, e loro successive modifiche, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità si applica l'articolo 6, comma 9.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 8, L. R. 6/2005 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.