<<Art. 1
(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale)
1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:
a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;
b) i Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze di cui alla lettera a), qualora non già Presidenti delle medesime, o loro delegati;
c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze o delle Rappresentanze suddette, o loro delegati.
2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno di Federsanità-ANCI.
3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall'Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.
4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della Conferenza.
5. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Regione. La Conferenza elegge al suo interno il Presidente.
6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.
7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) addiviene all'intesa con la Regione sul Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
c) addiviene all'intesa con la Regione sui progetti obiettivo di carattere sociosanitario;
d) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei componenti della Conferenza, parere obbligatorio ed eventuali osservazioni su altri provvedimenti regionali aventi contenuto pianificatorio in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e, in ogni caso, sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, e sui criteri per il riparto del Fondo sociale regionale e della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;
e) collabora con la Regione per l'attuazione dei principi di cui dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;
g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero- universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;
h) partecipa, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
l) designa due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie.
9. Il Presidente della Conferenza presenzia, con diritto di parola, alle sedute della Giunta regionale aventi all'ordine del giorno le nomine dei Direttori generali delle Aziende ospedaliere e di quelle ospedaliero-universitarie.
10. La Conferenza è supportata tecnicamente dalla Direzione centrale della salute e della protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità, con le quali si raccorda un'apposita rappresentanza ristretta individuata all'interno della Conferenza medesima, formata da non più di cinque componenti più il Presidente.
11. Le funzioni di segreteria sono assicurate e svolte secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 6.
12. Su richiesta della Conferenza o della Regione, possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro tecnici, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alle attività della Conferenza stessa.>>.