LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 24
 (Disposizioni riguardanti le servitù militari)
1.
All'articolo 83 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. La Commissione e i singoli componenti possono partecipare a convegni, congressi, altre iniziative particolari in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio della regione. Per l'esercizio delle proprie attività, la Commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale.>>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), è sostituito dal seguente:
<<1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/1995 le parole <<Direzione regionale della pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente Direzione centrale>>.
4. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/1995 le parole <<Assessore regionale alla pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004>>.
5. Al comma 2 dell'articolo 5 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6, le parole <<di cui al comma 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 4 bis e 10>>.