LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO IV
 Disposizioni per l'edilizia sovvenzionata
Art. 18 ante
  (Requisiti dei beneficiari)
1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007 ;
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007 .
c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 286/1998 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 2, L. R. 16/2008
2Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 21/2013
4Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 22/2013
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 18
 (Canone di locazione)
1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata deve considerare:
a) la situazione economica complessiva del nucleo familiare;
b) il valore dell'alloggio.
2. Il canone di locazione viene determinato dalle ATER come segue:
a) per gli utenti la cui situazione economica complessiva non sia superiore a quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 12, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;
b) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia compresa tra il limite di cui alla lettera a) e il limite superiore di 2/3 di quello in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;
c) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia superiore a quanto previsto alla lettera b), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore dell'alloggio.
2 bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 sono altresì computati nel nucleo familiare i figli maggiorenni e i parenti in linea retta fino al terzo grado che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) studenti di età non superiore ai 27 anni;
b) disoccupati per un periodo di almeno sei mesi dopo la presentazione annuale dello stato.
3. In sede di prima applicazione per il 2003, l'importo previsto dal regolamento di cui al comma 2, lettera a), è stabilito in 10.000 euro.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 18, L. R. 11/2011
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 92, L. R. 14/2012
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 41, L. R. 15/2014 , per la determinazione dei canoni decorrenti dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dal comma 52 del medesimo art. 9, L.R. 15/2014.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 29/2015 , relativamente alla determinazione dei canoni di locazione, decorrenti dall' 1 gennaio 2016 e dall' 1 gennaio 2017.
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 19
 (Occupazione dell'alloggio)
1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'ATER a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione.
2. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dall'ATER e comporta la risoluzione del contratto.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 20
 (Annullamento dell'assegnazione)
1. Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l'ATER dispone l'annullamento dell'assegnazione.
2. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 21
 (Revoca dell'assegnazione)
1. L'ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:
a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato per due anni consecutivi di due terzi il limite in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, salvo che si tratti di assegnatari ultrasessantenni ovvero di assegnatari il cui nucleo familiare comprenda soggetti disabili;
b) non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero previa eventuale verifica mediante le competenti strutture comunali sulle condizioni sociali del soggetto;
c) abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in modo difforme dalla sua destinazione o lo abbia danneggiato gravemente;
d) abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
e) non abbia mantenuto la stabile occupazione dell'alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione da parte delle ATER;
f) essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.
(1)
2. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 16/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 46, L. R. 15/2014
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 48, L. R. 15/2014
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 49, L. R. 15/2014
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 22
 (Rilascio degli alloggi)
1. I provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio. Il rilascio non è soggetto a graduazioni o proroghe.
2. L'ATER dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve contenere un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni e costituisce titolo esecutivo.
4. L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento, è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.