LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 Tipologia degli interventi
Art. 1
 (Obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all'articolo 2.
Note:
1Articolo interpretato da art. 4, comma 11, L. R. 5/2013
2Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 2
 (Interventi regionali nell'edilizia residenziale pubblica)
1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:
a) edilizia sovvenzionata;
b) edilizia convenzionata;
c) edilizia agevolata;
d) sostegno alle locazioni.
d bis) Social-housing.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 126, L. R. 18/2011
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 34, comma 1, L. R. 13/2014
3Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 3
 (Edilizia sovvenzionata)
1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle ATER, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 4
 (Edilizia convenzionata)
1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i Comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione e i canoni di locazione. Gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 20, L. R. 11/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 19, L. R. 15/2014
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 26, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 28/2018
4Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 5
 (Edilizia agevolata)
1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 33, L. R. 9/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 36, L. R. 9/2008
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 7/2015
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 25, comma 1, L. R. 25/2015
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
6La gestione dei rapporti agevolativi previsti dal presente articolo è delegata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 6
 (Sostegno alle locazioni)
1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, nonché attraverso l’erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali).
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 36, L. R. 22/2007
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 7/2015
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, L. R. 7/2015
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 25/2015
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 6 bis
 (Social-housing)
1. Per social-housing si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare tramite convenzioni alla locazione, anche con patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social-housing sono attuati dai Comuni, dalle ATER, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 13/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 60, L. R. 15/2014
3Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 7
 (Individuazione di particolari misure di sostegno)
1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:
a) anziani;
b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;
c) disabili;
d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani o disabili a carico;
e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
f) emigrati.
2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:
a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;
c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;
d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.
2 bis. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 5 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio-assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004
2Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004
3Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 26, L. R. 24/2009
4Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 129, L. R. 18/2011
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 8
 (Azioni regionali di carattere sociale)
1. Gli interventi in materia di edilizia residenziale rivolti ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, si attuano in maniera coordinata con quanto previsto dalle specifiche leggi relative agli altri settori di competenza regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 9
 (Azioni regionali di sviluppo)
1. Gli interventi diretti alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali sono attuati attraverso il riconoscimento di incrementi delle provvidenze pubbliche e attraverso il finanziamento di specifici programmi costruttivi, orientati al recupero e alla riduzione della sottoutilizzazione del patrimonio edilizio privato esistente nelle aree di maggior degrado.
2. Gli interventi diretti al ripopolamento delle zone rurali e montane sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di recupero, di riutilizzazione, di costruzione e di acquisto del patrimonio edilizio.
3. Gli interventi straordinari di adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza, diversi da quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per iniziative di risparmio energetico, sono attuati attraverso contributi riservati all'edilizia residenziale pubblica, nonché all'edilizia privata.
4. Le linee di intervento indicate ai commi 1, 2 e 3 possono essere assunte quali priorità nella soddisfazione dei bisogni e/o per differenziare le misure degli importi da destinare alle agevolazioni, all'atto dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.