LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 21
 (Revoca dell'assegnazione)
1. L'ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:
a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato per due anni consecutivi di due terzi il limite in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, salvo che si tratti di assegnatari ultrasessantenni ovvero di assegnatari il cui nucleo familiare comprenda soggetti disabili;
b) non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero previa eventuale verifica mediante le competenti strutture comunali sulle condizioni sociali del soggetto;
c) abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in modo difforme dalla sua destinazione o lo abbia danneggiato gravemente;
d) abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
e) non abbia mantenuto la stabile occupazione dell'alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione da parte delle ATER;
f) essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.
(1)
2. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 16/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 46, L. R. 15/2014
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 48, L. R. 15/2014
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 49, L. R. 15/2014
5Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.