LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/2003
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 10
 (Forma delle agevolazioni regionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni nonché contributi a sostegno degli oneri di cui all'articolo 6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e l'acquisto della prima casa.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.
1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall'1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.
1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
2 bis. I contributi di cui al comma 2 concessi alle ATER possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.
3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati ovvero la restituzione del solo capitale.
4 bis. I contributi a sostegno delle locazioni sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.
5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 49, L. R. 1/2004
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 49, L. R. 1/2004
3Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 56, L. R. 2/2006
4Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 6, comma 57, L. R. 2/2006
5Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 24, L. R. 12/2006
6Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 79, L. R. 22/2007
7Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
8Comma 1 ter aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
9Comma 1 quater aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 11/2009
10Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 126, L. R. 18/2011
11Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.