LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2003
Materia:
130.01 - Comuni e Province
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
110.05 - Elezioni

Art. 5
1. Gli strumenti di rilevazione e i beni tecnologici e informatici messi a disposizione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno in forza delle convenzioni stipulate in applicazione dell'articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono trasferiti in proprietà alle medesime Amministrazioni dello Stato, qualora ne facciano richiesta.
Note:
1Articolo interpretato da art. 8, comma 28, L. R. 1/2007