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Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20

Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/2003
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Capo V
 Norme finali
Art. 19
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, ai fini della gestione e del funzionamento dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, è autorizzata la spesa di 82.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.65.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8007 <<Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro>> (2.1.142.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - e con lo stanziamento di 82.000 euro per l'anno 2004.
3. In relazione al disposto di cui agli articoli 11 e 14 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - spese correnti - con la denominazione <<Interventi di parte corrente di politica attiva del lavoro per fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale>>, con riferimento al capitolo 8008 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione <<Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione>> e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2004.
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 12 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per la creazione di nuove imprese, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.2.506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - spese di investimento - con la denominazione <<Interventi di investimento in materia di politica attiva del lavoro per fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale>>, con riferimento al capitolo 8009 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione <<Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per la creazione di nuove imprese>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 13 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi ad azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8011 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione <<Interventi per il finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi ad azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2004.
6. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17, 11 e 14 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8012 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione <<Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle province al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione>> e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2004.
7. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17 e 12 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per la creazione di nuove imprese, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.2.506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 8013 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione <<Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per la creazione di nuove imprese>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
8. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17 e 13 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8014 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione <<Interventi al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2004.
9. All'onere complessivo di 2.582.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa dei commi da 2 a 8, si provvede per 200.000 euro, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 2004 della unità previsionale di base 1.1.65.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004 e per 2.382.000 euro mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2) il cui stanziamento per l'anno 2004 è ridotto di pari importo.
Art. 20
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.