LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/2003
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 7
 (Fondo di garanzia con contabilità separata)
1. I Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono autorizzati ad utilizzare una parte del fondo di garanzia erogato dall'Amministrazione regionale fino alla cifra di 800.000 euro, in un periodo di cinque anni, effettuando annualmente un singolo prelievo da comunicare all'Amministrazione regionale, per avviare la costituzione di un fondo di garanzia con contabilità separata, che può essere implementato con apporti di terzi, gestito con le modalità previste dalla <<Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie>> (2000/C/71/07).
2. Le condizioni che devono ricorrere affinché tale regime non costituisca aiuto di Stato vengono fissate in apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi <<fondi rischi>>, con riferimento all'ambito territoriale dell'intera regione senza alcun vincolo di natura provinciale per ogni singolo Consorzio.
4. Il vincolo dell'utilizzo dei fondi in ambito regionale, di cui al comma 3, permane anche nel caso in cui i Consorzi dovessero per qualsiasi modalità collegarsi con altri organismi di garanzia extra regionali.
5. Gli oneri derivanti dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7809 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.