LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/2003
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 21
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28/1999, come sostituiti dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.63.2.448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8799 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'inserimento in fine delle parole <<, nonché a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione>>.