Art. 11
(Controllo della richiesta di referendum)
1. La Commissione di cui all’articolo 4 bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Alla riunione della Commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora la documentazione di cui all'articolo 9 risulti irregolare, la Commissione stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva della Commissione decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018
3Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 15/2018
4Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 15/2018
5Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 15/2018