LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/03/2002
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 4
 (Modalità di attuazione degli interventi)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione promuove la partecipazione delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 per la realizzazione di iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale.
4. L'Amministrazione regionale concede inoltre contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività individuate dalla stessa legge finanziaria regionale e rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.
5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. 
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2Comma 3 sostituito da art. 1, comma 25, L. R. 7/2015
3Comma 4 sostituito da art. 1, comma 25, L. R. 7/2015
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 28, L. R. 7/2015
5Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 7, L. R. 20/2015
6Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 33/2015
7Comma 6 abrogato da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 12/2018
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 21, L. R. 12/2018