Art. 35
(Approvazione dello Statuto)
1. Lo statuto del Comprensorio montano deve essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nello statuto vengono, fra l'altro, fissati la sede e la denominazione del Comprensorio montano.
3. Fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 si applicano ai Comprensori montani, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e ove compatibili, le disposizioni previste nello statuto della Comunità montana nel cui territorio, compreso in ogni singolo Comprensorio montano, risiede il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.
4. In caso di mancata approvazione dello statuto entro i termini di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario ad acta per l'approvazione dello statuto.
5. Fino all'approvazione dei regolamenti del Comprensorio montano trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari emanate dalla Comunità montana di cui al comma 3.
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.