Art. 20
(Associazione dei Consorzi di bonifica)
1. Fra tutti i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale può essere costituita l'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Associazione.
2. L'Associazione è struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune, con l'obiettivo di conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle attività dei Consorzi aderenti e la soppressione degli analoghi servizi presenti nei Consorzi medesimi.
3. Le spese di funzionamento dell'Associazione sono a carico dei Consorzi di bonifica aderenti.
4. Ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività dell'Associazione con un contributo pari al 70 per cento delle spese ammissibili per il primo anno, al 50 per cento per il secondo anno, al 30 per cento per il terzo anno e al 20 per cento per il quarto e quinto anno di esercizio. Le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali, l'acquisto di attrezzature da ufficio, inclusi il materiale e i programmi informatici, i costi di esercizio, le spese legali e amministrative.