LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/10/2002
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 6
 (Direttore)
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, dura in carica ulteriori centottanta giorni rispetto al Consiglio di amministrazione che l'ha nominato ed è rinnovabile.
2. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dalle direttive del Presidente, il Direttore è responsabile della gestione dell'Ente.
3. Il Direttore è a capo del personale ed è responsabile dell'organizzazione degli uffici dell'Ente. È responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione dell'Ente.
4. Le competenze funzionali del Direttore sono precisamente quelle previste dallo statuto e dal regolamento del personale vigente.