Art. 2
(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. All'
articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1) della lettera a) del comma 5 dopo le parole: <<agli importi trasferiti alle stesse per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/2001>> sono aggiunte le seguenti: <<al netto delle quote di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000>>;
b) al comma 14 le parole: <<corrispondente al maggior gettito per il 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<corrispondente al maggior gettito per il 2000>> e le parole: <<sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000>>;
c) al comma 15 le parole: <<corrispondente alla somma del maggior gettito, per l'anno 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<corrispondente alla somma del maggior gettito per l'anno 2000>> e le parole: <<sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000>>.
4. All'
articolo 2, comma 7, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3) della lettera a) le parole: <<per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Udine-Villanova>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale>>;
b) al numero 4) della lettera a) le parole: <<per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Villanova-Gorizia>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale>>.
6. Il Comune di Udine è autorizzato a sostituire uno o più interventi, già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del
comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con un intervento finalizzato a realizzare i lavori di ristrutturazione della ex Casa Colombatti Cavazzini e del Lascito Ferrucci, per un importo pari agli interventi sostituiti. Il Comune di Udine deve presentare alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva la sostituzione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal
comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.
7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 3, comma 52, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 53, L. R. 1/2003