LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

TITOLO II
 DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA
CAPO I
 Definizione di impresa artigiana
Art. 7
 (Definizione)
1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443 , ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.
Art. 8
 (Imprenditore artigiano)
1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'articolo 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.
2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all'imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un'altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.
Art. 9
 (Impresa artigiana)
1. È impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:
a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;
b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all' articolo 230 bis del codice civile , dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.
2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.
3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.
4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.
4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.
6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.
6 bis. Ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell' articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all' articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo").
8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale 29/2005 .
8 bis. Alle imprese di cui al comma 8 è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.
9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui al titolo III della legge regionale 29/2005 .
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 7 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3Comma 8 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4Comma 8 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
6Comma 4 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 26/2012
7Parole aggiunte al comma 8 bis da art. 2, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 10
 (Società artigiana)
1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:
a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 7/2011
2Derogata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 79, comma 3, L. R. 7/2011
Art. 11
 (Organico dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:
a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;
b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
3. Con regolamento di esecuzione sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.
4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:
a) i lavoratori assunti come apprendisti;
b) i lavoratori a domicilio;
c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.
5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:
a) il titolare di impresa artigiana individuale;
b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;
c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all' articolo 230 bis del codice civile ;
d)   ( ABROGATA )
e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;
f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;
g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.
(2)
6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 7/2011
2Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 2, comma 8, lettera a), L. R. 14/2023
Art. 12
 (Consorzi e società consortili)
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Possono essere inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013
CAPO II
 Albo provinciale delle imprese artigiane
Art. 13
 (Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio della regione Friuli Venezia Giulia, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.
4. L'iscrizione all'A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:
a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;
b) l'adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.
5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività.
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.
Note:
1Comma 11 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2005
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 7/2011
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 18, L. R. 2/2012
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
6Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
7Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 14
 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)
1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 .
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto legge 7/2007 , convertito dalla legge 40/2007 , secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.
3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente all'inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. La presentazione della dichiarazione è effettuata contestualmente all’avvio dell’attività solo nei casi di impresa non precedentemente iscritta al registro delle imprese ovvero di impresa iscritta al registro medesimo come inattiva.
5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.
6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 4, L. R. 7/2011
3Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 79, comma 15, L. R. 7/2011
4Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 14 bis
 (Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio)
1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.
2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.
2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:
a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.
(2)
3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 14 ter
 (Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A.)
1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.
4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:
a) che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall'A.I.A.;
b) che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti artigianali.
6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.
7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1 e nel caso di cessazione dell’attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.
8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 16
 (Ricorsi)
1. Avverso le decisioni delle Commissioni per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
1 bis. Analogo ricorso può essere presentato alla Commissione regionale per l'artigianato avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui all'articolo 30, comma 6, e all'articolo 38, comma 3.
2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 17
 (Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:
1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.
2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a)   ( ABROGATA )
b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, e di panificazione;
c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
3. L’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 7/2011
2Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 79, comma 4 bis, L. R. 7/2011
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2012
4Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2013
5Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 60, comma 1, L. R. 21/2013
6Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO III
 Commissioni per l'artigianato
Art. 18
 (Istituzione e funzioni)
1. Le Commissioni per l'artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
2. Le Commissioni provvedono:
a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;
b) alla tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell'Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);
f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 19
 (Composizione e funzionamento)
1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all’adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.
2. Ciascuna Commissione è composta:
a) da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
b) da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;
c) da un funzionario dell'INPS;
d) da un funzionario dell'Ispettorato territoriale del lavoro.
3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.
5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.
6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.
9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il per-sonale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.
11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 7, L. R. 7/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
4Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 19, lettera d), numero 1), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 2), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 3), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 19 bis
 (Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane )
1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
2. L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:
a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;
b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
d bis) effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
d ter) segnala le infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;
e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A..
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 7/2011
2Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Lettera d ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 20
 (Vigilanza)
1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione centrale attività produttive che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse.
2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell'Assessore competente.
3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO IV
 Commissione regionale per l'artigianato
Art. 21
 (Commissione regionale per l'artigianato)
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:
a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;
b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;
c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
d)   ( ABROGATA )
3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:
a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;
b) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;
c) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;
d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola di cui all'articolo 23 bis.
4.  
( ABROGATO )
5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 7/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
3Comma 3 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
7Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
8Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2014
9Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017
Art. 22
 (Composizione e funzionamento)
1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.
2. Essa è composta:
a) dall'Assessore competente che la presiede;
b) dal Direttore centrale attività produttive;
c) da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
d) dal dirigente regionale dell'INPS o un suo delegato permanente.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni per l'artigianato.
4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:
a) curare l'istruttoria dei ricorsi;
b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;
c) adempiere a ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.
11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
Note:
1Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 7/2011
3Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO V
 Maestro artigiano e bottega scuola
Art. 23
 (Maestro artigiano)
1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:
a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;
b) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli allievi.
(3)
5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all'articolo 23 bis, all'annotazione d'ufficio del titolo di maestro artigiano all'A.I.A.; il titolo di maestro artigiano deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all' A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 23 bis
 (Bottega scuola)
1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
3. Nella bottega scuola il maestro artigiano può svolgere attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 4/2013
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4Parole sostituite al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 3/2015