Art. 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.
2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integratesi nell'agroecosistema del Friuli Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.
3. Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.