Art. 3
(Disciplinari di produzione)
1. I disciplinari di produzione, elaborati per categoria di prodotto, fresco o trasformato, devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) descrizione dei requisiti, obiettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
b) descrizione delle fasi e delle tecniche di produzione, trasformazione e conservazione necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto;
c) criteri di identificazione e rintracciabilità, dalle materie prime al prodotto finale.
2. L'ERSA predispone i disciplinari di produzione, per la stesura dei quali potranno essere utilizzate anche le indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo rurale. A tal fine, l'ERSA può avvalersi della consulenza di istituzioni, enti e associazioni operanti nel settore agricolo e alimentare.
3. I disciplinari di produzione possono essere predisposti anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 2.
4. I disciplinari di produzione e le loro modifiche, successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati, ai sensi dell'
articolo 8 della direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, alla Commissione dell'Unione europea.