LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 5
 (Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione alle attività di chiusura e rendicontazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e all'avvio della programmazione 2000-2006, anche con riguardo alle esigenze di coordinamento tra l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3 dei fondi strutturali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, sono prorogati, alla relativa scadenza, di un ulteriore biennio.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura "assistenza tecnica" nell'ambito del piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006.