LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 32 ter
 (Variazioni soggettive)
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis per il periodo residuo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.
3. Il presente articolo non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 3/2015
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 10/2022