LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/11/2000
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 2
 (Interventi di cooperazione e di partenariato
internazionale)
1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.
2. Le azioni concernono:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi oggetto di intervento, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi oggetto di intervento;
e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi oggetto di intervento;
i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.
n bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.
3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.
4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali, o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in conclamata violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.
6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'articolo 1 e in particolare:
a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o viciniori.
7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.
7 ter. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 1/2004
2Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 5/2005
3Lettera n bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 18/2011
4Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 21, L. R. 27/2012
5Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
6Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
7Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
8Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
9Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 18/2019
10Comma 6 sostituito da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 18/2019