LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 52
 (Dilazioni e rateazioni)
1. Il debitore, qualora comprovi di essere nell'impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall'articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.
2. Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un'unica soluzione e, qualora comprovi di trovarsi, per cause a lui non imputabili, in una grave e oggettiva situazione di difficoltà tale da non consentirgli di estinguere il debito secondo un piano di rientro ordinario, può chiedere una rateazione straordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili.
3. Qualora la somma da restituire sia superiore al complessivo importo di trentamila euro, il debitore è tenuto a costituire idonea garanzia secondo le modalità richieste dall'ufficio che ne valuta l'idoneità, avuto riguardo all'ammontare del debito e alle condizioni soggettive, economiche e patrimoniali del richiedente. La soglia di trentamila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateazione. In ogni caso, qualora le condizioni soggettive, economiche o patrimoniali del debitore siano tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito dell'Ente, l'ufficio può chiedere che siano prestate idonee garanzie e, in caso negativo, adotta un provvedimento di rigetto.
4. Sulle istanze di cui ai commi 1, 2 e 3, da presentarsi a pena di irricevibilità entro il termine di pagamento, provvede l'ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze stesse. Se l'importo di cui viene chiesta la rateazione ai sensi dei commi 2 e 3 è complessivamente superiore a mille euro, l'ufficio provvede previo parere dell'Avvocatura della Regione. Se richiesto dal debitore, la prima rata può essere di importo superiore a quelle successive; in tal caso, le eventuali garanzie prestate sono commisurate al debito che residua dopo la prima rata.
5. Il debitore, se nel corso della rateazione ordinaria sopravviene, per cause a lui non imputabili, un significativo mutamento della propria condizione economica o patrimoniale, può chiedere alternativamente, una sola volta, la sospensione dei pagamenti rateali per un periodo non superiore a sei mesi ovvero la ridefinizione del piano per un ulteriore periodo e fino a sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza e che siano rinegoziate, ove occorra, le garanzie eventualmente prestate. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo adotta il provvedimento relativo alla sospensione o alla ridefinizione del piano, con facoltà di richiedere parere all'Avvocatura della Regione. Allo scadere del termine di sospensione, il debitore è tenuto a restituire il debito residuo secondo il piano originario, oltre alle rate sospese inserite in coda al piano stesso.
6. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è obbligato a versare l'intera somma residua se non ha versato la prima rata o, successivamente, cinque rate anche non consecutive; egli decade, inoltre, se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie date ovvero se le stesse sono diminuite anche per caso fortuito. Salvo quanto previsto dal comma 7, il debito non può essere nuovamente rateizzato.
7. Nel caso di decadenza per inadempimento, il debitore può chiedere di essere riammesso al beneficio della rateazione se alla data di presentazione della nuova istanza ha versato l'importo corrispondente alla rate scadute ovvero, in alternativa, se ha prestato idonee garanzie. Nelle altre ipotesi, il debitore è riammesso se ha prestato altre idonee garanzie rispetto a quelle diminuite, per fatto proprio o per caso fortuito. La decadenza non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione o la rateazione di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
8. Il debitore può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto e può sempre chiedere una ridefinizione del piano di rateazione se comporta una riduzione dei tempi di rimborso del debito, con salvaguardia delle garanzie eventualmente costituite.
9. Sulle somme dovute a seguito di rateazione sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della relativa istanza ovvero, se inferiore, al momento in cui la rateazione viene concessa. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate sono, in ogni caso, dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, dal giorno della scadenza della rata fino a quello dell'effettivo pagamento.
10. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004
4Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
6Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014
7Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015
8Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
9Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
10Articolo sostituito da art. 213, comma 1, L. R. 3/2024