LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/1999
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province

Art. 14
 (Norme per la tenuta dell'inventario dei beni mobili e
modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10/1997)
1. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o viceconsegnatario competente.
2. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 10/1997, dopo la parola << scarico >> aggiungere le parole << , quali materiali di facile consumo. >>.
3. All'articolo 30, comma 4, della legge regionale 10/1997, le parole << con i registri di cui al comma stesso >> sono sostituite dalle parole << con registri di carico e scarico. >>.
4. La procedura di cui al comma 1 non si applica per i beni mobili così come indicati nell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 10/1997.
5. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 10/1997, le parole << agli Enti ed organismi funzionali della Regione >> sono sostituite dalle parole << agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione >>.
6. All'articolo 30, comma 11, della legge regionale 10/1997, le parole << in inventario >> sono sostituite dalle parole << nei registri di carico e scarico >>.