LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 14
 (Articolazione organizzativa dell'ARPA)
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal Regolamento di cui all'articolo 10, e articolata in Dipartimenti provinciali a livello territoriale.
2. L' organizzazione centrale, retta dal Direttore generale, deve svolgere almeno le seguenti funzioni:
a) le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività utile al fine di dare omogeneità ed unitarietà ai servizi su scala regionale;
b) i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell'attività, con l'Agenzia regionale della sanità e le Aziende per i servizi sanitari;
c) le attività connesse a specifiche attribuzioni previste dall'articolo 3 e realizzabili nel modo più efficace su scala regionale;
d) le attività relative alla gestione dei dati, alla documentazione ed informazione rivolte alla generalità degli utenti.
3. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei settori di cui al comma 1 può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
4. Le strutture territoriali sono costituite dai Dipartimenti provinciali, deputati all'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio, nonché alla realizzazione di programmi di competenza o di compiti ulteriormente attribuiti dal Regolamento di cui all'articolo 10, godendo di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale. I Dipartimenti provinciali si articolano in Servizi che possono essere organizzati anche in riferimento alla strutturazione territoriale delle Aziende per i servizi sanitari. Presso ogni Dipartimento è previsto inoltre un Servizio riguardante l'igiene tecnica ed ambientale con il compito di valutare i dati ambientali. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei Servizi può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
5. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, nominato dal Direttore generale e responsabile nei confronti dello stesso.
6. Il personale di cui ai commi 3 e 5 può essere assunto anche con contratto di lavoro di diritto privato.
7. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.
8. La dotazione organica dei Dipartimenti, l'organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale interprovinciale o regionale sono definite dal Regolamento di cui all'articolo 10. Con il medesimo Regolamento viene altresì:
a) istituito, in considerazione della consistenza territoriale e demografica, un coordinamento tra i Dipartimenti provinciali di Gorizia e di Trieste finalizzato al miglior utilizzo delle risorse attraverso l'unificazione di alcuni servizi generali che consenta l'abbattimento dei costi fissi;
b) individuata una struttura di pronto intervento al fine di garantire, ventiquattro ore su ventiquattro, l'immediata valutazione di situazioni a rischio.