LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 5
 (Interventi di solidarietà nei confronti delle regioni
terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento a favore delle Regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997. È altresì autorizzata a mettere a disposizione, avvalendosi anche di personale regionale in servizio o in quiescenza, tutte le conoscenze ed esperienze di carattere amministrativo e legislativo acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dal comparto edile nell'opera di ricostruzione del Friuli presso altre regioni o paesi colpiti da eventi comunque calamitosi.
3. La concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti è disposta previa deliberazione della Giunta regionale, che dispone l'attribuzione degli stessi sulla base dei programmi di intervento presentati dalle Regioni di cui al comma 1 ovvero per specifici programmi presentati da enti o soggetti privati alla Giunta regionale stessa.
4. Della avvenuta utilizzazione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 viene resa una dichiarazione da parte del Presidente della Regione interessata.
5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 16, L. R. 14/1998
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 16, L. R. 14/1998