LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1998, n. 18

Misure urgenti in materia di personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1998
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 76 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, già vincitore delle procedure concorsuali attuative dell'articolo 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e non rientrante tra i vincitori delle procedure rinnovate per effetto di pronuncia giurisdizionale, è collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali conferite con le procedure concorsuali annullate, con decorrenza dalla data prevista nei rispettivi provvedimenti di conferimento a suo tempo adottati, i cui contenuti giuridici vengono confermati a tutti gli effetti, rimanendo altresì confermato il trattamento economico già attribuito, ed in godimento nelle suddette qualifiche, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo.
2. I dipendenti che, già vincitori del concorso di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981, siano risultati tali anche in seguito alla rinnovazione del concorso medesimo, sono confermati nelle qualifiche funzionali già conferite con le procedure concorsuali annullate, con decorrenza dalla data prevista nei rispettivi provvedimenti di conferimento a suo tempo adottati, i cui contenuti giuridici vengono confermati a tutti gli effetti, rimanendo altresì confermato il trattamento economico già attribuito, ed in godimento nelle suddette qualifiche, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo.
3. In relazione a quanto disposto dal comma 1 sono previste le seguenti posizioni soprannumerarie:
Consigliere19
Segretario24
Coadiutore4
Totale47


4. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti, a decorrere dall'1 gennaio 1999, in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.
5. Ad eccezione delle integrazioni derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/1996, le graduatorie degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, relativi alle decorrenze dall'1 luglio 1983 al 7 marzo 1990, già approvate, restano integralmente confermate e non sono, pertanto, suscettibili di modificazioni a nessun titolo. Restano altresì confermati, a tutti gli effetti, i relativi provvedimenti di conferimento delle qualifiche a suo tempo adottati nonché, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il trattamento economico già attribuito, ed in godimento nelle qualifiche medesime, con atti successivi emessi in applicazione dei provvedimenti suddetti e registrati dal competente organo di controllo.
6. Ai fini del conseguimento della qualifica superiore in esito alla rinnovazione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981, non è richiesta, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'effettuazione del periodo di prova.
7. Al personale risultato vincitore delle rinnovate procedure concorsuali di cui all'articolo 172 della legge regionale 53/1981, e non rientrante tra i vincitori delle procedure annullate, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996, con decorrenza ed effetto dalla data indicata al secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento agli importi della tabella "B" allegata alla legge regionale 53/1981, vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 che presentano sufficiente disponibilità.