LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 14
 (Norme comuni)
1. La documentazione giustificativa della spesa e le eventuali ulteriori documentazioni attestanti la realizzazione dell'iniziativa devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo.
2. Le domande di contributo devono essere presentate con le modalità previste dalla presente legge e devono indicare espressamente, oltre agli estremi della medesima, l'articolo in base al quale si chiede l'intervento contributivo.
3. Ai fini dell'accelerazione della spesa a valere sul Programma Operativo Pesca, a parità di titoli, hanno priorità i progetti di investimento che hanno raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 30 per cento dell'investimento programmato, purché le spese sostenute dal beneficiario siano posteriori al 19 maggio 1995. A tale scopo il richiedente deve, all'atto della presentazione della domanda, allegare i documenti contabili debitamente quietanzati. Tutti i titoli di priorità, vantati dall'interessato, devono essere espressamente dichiarati e documentati all'atto della presentazione della domanda.
4. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore, nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, il contributo è proporzionalmente ridotto. Nel caso in cui tale percentuale risulti superiore, l'Amministrazione regionale accerta il permanere o meno dell'interesse pubblico alla contribuzione, con le medesime modalità stabilite per l'ammissione ai contributi.
5. È fatto obbligo al beneficiario di non cedere o distogliere dalla loro destinazione, senza la preventiva motivata autorizzazione dell'Amministrazione regionale, i beni contribuiti, per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo, pena la restituzione del beneficio in proporzione al periodo mancante a tale termine.
6. Le azioni previste dalla presente legge e le percentuali di contribuzione pubblica applicate fanno riferimento ai criteri e condizioni degli interventi comunitari previsti dal Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, e alle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (97/C 100/05).
6 bis. Le graduatorie delle domande ammissibili a contributo nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Pesca di cui al presente capo, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 17/1998
2Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 26/1999