1. Nell'ambito dei modelli istituzionali indicati al
comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 49/1996 e in attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, i distretti assicurano, tramite un modello organizzativo corrispondente almeno all'unità funzionale e rispondente al principio della flessibilità del servizio e della vicinanza agli utenti sancito all'
articolo 41, comma 4, della legge regionale 49/1996, il coordinamento degli interventi e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nella materia oggetto della presente legge, assolvendo, in particolare, ai seguenti compiti:
a) screening socio-sanitario integrato per l'avvio dell'utente, sulla base del bisogno riconosciuto, ai competenti servizi sociali, sanitari o socio-sanitari integrati, previo coinvolgimento, ove previsto da specifiche norme od ove ravvisatane la necessità, dell'Unità di valutazione distrettuale (UVD);
b) raccordo operativo, al fine di garantire la continuità assistenziale e l'ottimale utilizzo dei servizi, con tutte le strutture che intervengono, a qualunque titolo, alla realizzazione del sistema dei servizi integrati a favore delle persone anziane, con i servizi sociali e con i servizi sanitari;
c) attuazione dei programmi di assistenza elaborati per i singoli utenti dall'Unità di valutazione distrettuale (UVD) e verifica della loro realizzazione complessiva;
d) informazione all'utenza, e alle famiglie, sulle possibilità assistenziali esistenti, siano esse di carattere sociale, sanitario o integrato;
e) formazione e aggiornamento degli operatori nell'ambito della programmazione formulata dagli organismi competenti.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, nonché dei compiti di cui agli articoli 25 e 26, il distretto si avvale di professionalità di tipo sanitario e sociale, appartenenti sia al Servizio sanitario che agli enti locali, le quali operano insieme, in relazione al modello istituzionale prescelto tra quelli indicati al
comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 49/1996, tramite l'adozione di appositi protocolli operativi ovvero della messa a disposizione delle Aziende per i servizi sanitari territorialmente competenti, da parte degli enti locali, del relativo personale. In quest'ultimo caso trovano applicazione le disposizioni in materia di piante organiche aggiuntive di cui all'
articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 49/1996, come aggiunto dall'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997.