1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, concorrono, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, i seguenti soggetti:
a) la Regione;
b) i Comuni singoli e associati;
c) le Province;
d) le Aziende per i servizi sanitari;
e) le Aziende ospedaliere;
f) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
g) le Università;
h) i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
i) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
l) le associazioni e le istituzioni del settore privato-sociale operanti con fini di solidarietà sociale, che erogano servizi e prestazioni assistenziali;
m) le organizzazioni di volontariato;
n) le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
o) gli altri soggetti privati operanti nell' ambito delle finalità di cui alla presente legge.