LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 11
 
1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia >> - Azione 3 << Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti >> secondo le disposizioni del presente Capo.
2. In attuazione della Misura di cui al comma 1, sono concessi contributi alle piccole e medie imprese industriali, alle piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, alle piccole e medie imprese turistiche, nonché ai consorzi e società consortili fra le predette imprese.
3. I contributi sono concessi:
a) nei limiti contributivi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato per le diverse zone del territorio regionale, a fronte delle spese ritenute ammissibili sostenute per l'acquisto dell'area, nella misura massima del 10 per cento dell'investimento complessivo, l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla produzione, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, apparecchiature strettamente funzionali all'attività esercitata;
b) nella misura del 50 per cento delle spese per l'acquisizione di servizi reali per studi di fattibilità, progettazione e valutazione di impatto ambientale e consulenze tecniche, finalizzati alla realizzazione degli investimenti di cui alla lettera a) e le spese per l'acquisto di software necessari al ciclo produttivo. Tali spese sono ammesse nel limite del 30 per cento dell'investimento complessivo di cui alla lettera a).