LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO I
 PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE ALTERNATIVE:
AIUTI << SOFT >> ALLE PMI
Art. 2
 
1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 1 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti soft >>, secondo le disposizioni del presente Capo.
2. I contributi sono concessi:
a) nella misura del 50 per cento delle spese, ritenute ammissibili, sostenute per l'acquisizione di consulenze relative alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la progettazione e la produzione assistita da computer, il design, la politica della qualità e la commercializzazione dei prodotti;
b) nella misura del 50 per cento del costo dei servizi forniti per l'istituzione o il potenziamento di servizi comuni finalizzati alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese con particolare riferimento alle imprese insediate nei siti dismessi riqualificati.

Art. 3
 
1. Alla concessione dei contributi si provvede, limitatamente alle imprese del settore industriale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.
2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.
3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.
Art. 4
 
1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), le piccole e medie imprese industriali, le piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, le piccole e medie imprese turistiche.
2. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera b), i Centri di innovazione o altri organismi associativi o consortili.
3. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili all'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.
4. I contributi previsti dall'articolo 2 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.
5. Sono fatti salvi i divieti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese per l'accesso ad aiuti della stessa natura di quelli contemplati dalla presente legge.
Art. 5
 
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.
Art. 6
 
1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo il 16 marzo 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione delle domande e comunque non oltre il 30 giugno 1999.