LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 20
 (Copertura finanziaria)
1. All'onere complessivo di lire 24.668 milioni per l'anno 1997, derivante dagli articoli 17, 18 e 19 si provvede come segue:
a) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 4, lettera a), 18, comma 2 lettera a) e 19 comma 2 lettera a), comma 3 lettera a) e comma 4 lettera a) nell'ammontare complessivo di 12.334 milioni per l'anno 1997 si provvede con i fondi assegnati dal FERS in base alla decisione della Commissione della Comunità europea numero C (96) 3024 del 12 novembre 1996;
b) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera b), comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b), 18, comma 2 lettera b) e 19 comma 2 lettera b), comma 3 lettera b) e comma 4 lettera b) nell'ammontare complessivo di lire 8.634 milioni per l'anno 1997 si provvede con i fondi assegnati dallo Stato in base alla delibera del CIPE del 21 marzo 1997 e pubblicata sulla G.U. numero 125 del 31 maggio 1997;
c) relativamente agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 2, lettera c), comma 3, lettera c) e comma 4, lettera c), 18, comma 2 lettera c) e 19 comma 2 lettera c), comma 3 lettera c) e comma 4 lettera c) nell'ammontare complessivo di lire 3.700 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 40 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1996 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 12 marzo 1997.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:
a) il capitolo 205 (2.3.4.) con la denominazione << Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea per l'attuazione del programma Konver >> e con lo stanziamento di lire 12.334 milioni per l'anno 1997;
b) il capitolo 204 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione del programma Konver >> e con lo stanziamento di lire 8.634 milioni per l'anno 1997.

3. Lo stanziamento del capitolo 207 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 33 - partita n. 42 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 11.980 milioni per l'anno 1997.
4. Lo stanziamento del capitolo 206 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 33 - partita n. 41 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di 8.380 milioni per l'anno 1997.