<< Art. 82
(Modalità per il rilascio e per il diniego della
concessione edilizia)
1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
4. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 3, il parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari. Qualora queste non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 3 e redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione del contribuito da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
6. All' atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.
7. Nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni, l'interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
8. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori.
9. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.
10. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari ed è notificato entro il termine di cui al comma 5.
11. Scaduto il termine previsto al comma 5 senza che sia stato notificato l'avviso di cui al medesimo comma 5 o il diniego di cui al comma 10, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. >>.