LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 42
 (Tutela dei diritti linguistici delle minoranze)
1. Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli obblighi statutari relativi al riconoscimento di pari diritti ai cittadini di qualunque gruppo linguistico, la Regione provvede all'adozione di mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi nei rapporti con gli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la parità di trattamento dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della regione.
2. In attuazione di cui al comma 1, gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con profilo professionale di traduttore interprete nonché di specifiche professionalità esistenti presso i Comuni della regione ovvero, in caso di necessità ed urgenza, dell'opera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al fine di provvedere alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali della Regione medesima nei rapporti in ambito internazionale.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.