LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/07/1997
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
130.01 - Comuni e Province

Art. 27
 (Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti gli enti locali)
1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:
a) Dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.
3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e 9, come modificato dall' articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 17, L. R. 23/2013
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 18, lettera a), L. R. 23/2013
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 1, L. R. 18/2015