LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13

Interventi a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/04/1997
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 (Oggetto e finalità )
1. La Regione, nel quadro dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sostiene l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale quale struttura atta a operare nei settori:
a) della formazione permanente, dell'aggiornamento, dell'accompagnamento, della consulenza e della supervisione degli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) della realizzazione di studi, ricerche e iniziative culturali finalizzate all'educazione sociale, allo sviluppo dei servizi del sistema integrato e al supporto nell'attuazione del sistema locale di interventi e servizi sociali;
c) della partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della regione, alla formazione degli assistenti sociali e degli educatori.
2. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) del comma 1, l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale predispone annualmente un rapporto sui bisogni formativi degli operatori del sistema integrato tenuto conto della programmazione e degli indirizzi regionali in materia di interventi e servizi sociali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 40, L. R. 22/2010