Art. 16
(Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Gorizia dei beni immobili
regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di
Gradisca d'Isonzo.
Acquisizione in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo
del patrimonio immobiliare non abitativo)
1. I beni immobili di proprietà regionale adibiti a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Gradisca d'Isonzo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia gestisce gli alloggi di cui al comma 1 in regime di edilizia sovvenzionata, conformemente alla
legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Gradisca d'Isonzo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo, che ne dispone in conformità alla normativa statale vigente.
Art. 17
(Intavolazione del diritto di proprietà)
1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui all'articolo 16, è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.