LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 6
 (Modifica dell'articolo 3 della
legge regionale 44/1993)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole << della presente legge >>, sono aggiunte le parole << o successivamente assegnati dalla Regione, >>.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole << nel territorio regionale >> sono aggiunte le parole << con priorità a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del Comune di Tarvisio >>.
3.
All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 viene ridotto del cinquanta per cento conformemente agli indirizzi generali espressi all'articolo 1. >>.

4.
All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Ai titolari di pensione diretta o di reversibilità della Miniera di Raibl che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto il diritto all'utilizzo gratuito e vitalizio degli alloggi di cui al comma 1, con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento. >>.