LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 16
 (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Gorizia dei beni immobili
regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di
Gradisca d'Isonzo.
Acquisizione in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo
del patrimonio immobiliare non abitativo)
1. I beni immobili di proprietà regionale adibiti a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Gradisca d'Isonzo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia gestisce gli alloggi di cui al comma 1 in regime di edilizia sovvenzionata, conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Gradisca d'Isonzo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo, che ne dispone in conformità alla normativa statale vigente.