LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 14
 (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le
case popolari della provincia di Trieste dei beni immobili
regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di
Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore.
Acquisizione in proprietà al Comune di Duino-Aurisina del
patrimonio immobiliare non abitativo)
1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene i rapporti di locazione attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari dei beni di cui al comma 1 fino alla loro scadenza, al cui verificarsi gli alloggi vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità, per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi già in gestione allo stesso Ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento.
3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore nonché i fabbricati non trasferibili all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, i fabbricati non adibiti ad uso abitativo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Duino-Aurisina, il quale mantiene i rapporti di locazione e di affittanza attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari e gli affittuari dei beni di cui al presente comma e può procedere alla loro alienazione conformemente alla normativa statale vigente.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Comma 2 bis sostituito da art. 130, comma 1, L. R. 13/1998