LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO II
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO
1993, N. 44
Art. 5
 (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto per le case
popolari dell'Alto Friuli dei beni immobili regionali
adibiti a civile abitazione siti in comune di
Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà, all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli. >>.

Art. 6
 (Modifica dell'articolo 3 della
legge regionale 44/1993)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole << della presente legge >>, sono aggiunte le parole << o successivamente assegnati dalla Regione, >>.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole << nel territorio regionale >> sono aggiunte le parole << con priorità a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del Comune di Tarvisio >>.
3.
All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 viene ridotto del cinquanta per cento conformemente agli indirizzi generali espressi all'articolo 1. >>.

4.
All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Ai titolari di pensione diretta o di reversibilità della Miniera di Raibl che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto il diritto all'utilizzo gratuito e vitalizio degli alloggi di cui al comma 1, con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento. >>.

Art. 7
 (Modifica dell'articolo 4, comma 1,
della legge regionale 44/1993)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993, le parole << del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria. >> sono sostituite dalle parole << del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni >>.
Art. 8
 (Sostituzione dell'articolo 5 della
legge regionale 44/1993)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 44/1993, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 (Determinazione del prezzo)
1. Tenuto conto delle finalità sociali e di ripresa economica nelle località di Cave del Predil e Riofreddo, il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, viene ulteriormente ridotto del 50 per cento.
2. Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può altresì essere corrisposto in venti rate semestrali, senza interessi, in deroga alle disposizioni in materia di cui alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni. >>.

Art. 9
 (Sostituzione dell'articolo 6 della
legge regionale 44/1993)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 44/1993, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 (Manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio edilizio)
1. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli assume, nel proprio bilancio, le somme ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, destinandole ad iniziative in Cave del Predil e Riofreddo, fino ad esaurimento delle necessità manutentive di carattere ordinario e straordinario del patrimonio edilizio abitativo.
2. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli provvede all'esecuzione di un programma di manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il parere del competente Organo tecnico regionale, in particolare allo scopo di adeguare il complesso di Cave del Predil e Riofreddo alle condizioni ambientali della zona.
3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto medesimo uno speciale finanziamento una tantum pari a lire 4 miliardi.
4. Particolari esigenze urgenti di manutenzione ordinaria possono essere imputate al finanziamento previsto dal comma 3.
5. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale. >>.

Art. 10
 (Patrimonio immobiliare non abitativo sito in comune
di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo)
1. Gli immobili di proprietà regionale siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, non adibiti ad uso abitativo, destinati a finalità sociali, sportive, ricreative e culturali, nonché quelli destinati ad uso industriale rimasti disponibili, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Tarvisio.
Art. 11
 (Intavolazione del diritto di proprietà)
1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui agli articoli 5 e 10 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.
Art. 12
 (Determinazione del reddito annuo
agli effetti IRPEF)
1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) è così sostituita:
<< e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. >>.

Art. 13
 (Maggiori oneri per l'Istituto autonomo per
le case popolari dell'Alto Friuli)
1. Per i maggiori oneri che ricadono sull'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli in applicazione delle presenti disposizioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto medesimo la somma di lire 100 milioni per l'esercizio 1996.
2. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo 1154 con la denominazione << Finanziamento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli a fronte di maggiori oneri per la gestione patrimoniale degli alloggi di Cave del Predil e Riofreddo >>.
4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvedere con lo storno di lire 100 milioni dal capitolo 1900 - competenza derivata.